Sempre attuale

Risonanza, biforcazioni e fluttuazioni

  Sul dilemma tra necessità e possibilità, ritengo sia determinante l'intervento di Ilya Prigogine, laddove, nella processualità...

18 maggio 2012

Omofobia versus Eterofobia

Trascrivo qui  il post che ho dedicato a Guglielmo di Ockam  nella parte in cui tratto di libertà e discriminazioni.

Un esempio per l’uso del rasoio

Con un esempio desidero proporre le istruzioni per l’uso corretto del Rasoio di Ockham. Tempo fa è stata bocciata dal parlamento italiano una proposta di legge antiomofobica.
Ecco gli elementi già raggruppati e pronti alla rasatura.
In Europa e in particolare in Italia, moltitudini di persone commettono violenze contro gli omosessuali che esercitano di notte in modo chiassoso nelle vie della città.
In Italia il fenomeno è particolarmente grave, quindi occorre prevedere un’aggravante penale per chi delinque nei confronti di omosessuali particolarmente soggetti a essere colpiti dagli omofobi.
L’art 21 della Carta europea dei Diritti Fondamentali e della Cittadinanza, prevede –come già riferito più sopra - che ogni discriminazione è vietata anche sul sesso, (…) la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Domanda:
“E’ necessario moltiplicare in tanti l’elemento discriminatorio, anziché generalizzare in modo proprio il concetto al fine che si vuole raggiungere (cioè prevenire la violenza del discriminatore)”?
C’è chi risponde:
“Siccome la discriminazione omofobica è più virulenta in Italia che altrove, sembrerebbe opportuno includerla come aggravante ai reati penalmente perseguibili”.
La risposta è errata per l’effetto n. 1 del rasoio. Moltiplicare i casi di discriminazione violenta porta a considerare il discriminante come reato e non la violenza in sé. Il più delle volte, l’aggressività è avviata dalla protesta del discriminatore disturbato dai rumori in strada alla quale il discriminato reagisce in modo sconveniente e offensivo. Pretendere la quiete pubblica non è reato e, quindi il rimedio consiste nel ripristinarla punendo i violenti, indipendentemente da chi siano, con le norme di diritto comune. La legge non può prevedere una pena più importante a chi procura un occhio pesto ad un’altra persona, quando quest’ultima, in effetti, è il provocatore.
E’ qui anche opportuno osservare che, nel citato art. 21 della Carta, gli elementi sono troppi ed elencati in modo scorretto, perché sono poste sullo stesso piano tanto le opinioni personali su temi immanenti, quanto quelle su temi religiosi che toccano la sfera del trascendente, urtando la sensibilità dei credenti in Dio che sono di gran lunga in maggioranza rispetto agli atei.  Infine, il Costituente ha commesso una contraddizione di fondo: ha dimenticato di elencare, tra le discriminazioni, quelle etrerofobiche, per non parlare della pedofilia!
In virtù di questa norma, dovrei considerarmi malato, anche se contro costoro non nutro sentimenti di violenza, ma solo di riprovazione quando, vestendosi di falso orgoglio, fanno mostra vanitosa di sé.
Concludo col chiedermi se il malato sarei io stesso eterosessuale, oppure l’omosessuale che mette in mostra ciò che lo discrimina da me?

1 commento:

  1. Ma se si nasce uomo o donna, – e questo è assolutamente certo e normale – il disagio ed il disturbo sessuale successivo rappresenta una
    patologia, mica una nuova specie sessuale.

    http://www.ilcittadinox.com/blog/adamo-e-eva-con-lomosessualita-nasce-il-conflitto-sessuale.html

    Gustavo Gesualdo
    alias
    Il Cittadino X
    (detto il normale)

    RispondiElimina