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Risonanza, biforcazioni e fluttuazioni

  Sul dilemma tra necessità e possibilità, ritengo sia determinante l'intervento di Ilya Prigogine, laddove, nella processualità...

16 dicembre 2017

Dignità della Persona

Ieri sera, Matrix ha dedicato per intero la trasmissione alle vicende del già Senatore Dell'Utri al quale è stata negata la la richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Tra l'altro, è stata trasmessa l'intervista al magistrato Gherardo Colombo il quale si
riferisce agli articoli 27, 13 e 3 della Costituzione per sostenere che il condannato deve rimanere in carcere per effetto dell' applicazione della decisione del Tribunale di sorveglianza, applicato in ordine al suo ricorso.
  1. La responsabilità penale e` personale. L’imputato non e` considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. (27,1)
  2. Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (13,1)
  3. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (3,2)
In base all'art. 27 si sono create le persone giuridiche, i comitati etici, le autorità di controllo, i tribunali amministrativi, tra i quali anche quelli di sorveglianza atti a stabilire i criteri secondo i quali i trattamenti siano conformi al senso di umanità e siano atti a rieducare il condannato. Si tratta di organi in cui nessun componente ha la responsabilità di ciò che pensa, dice o fa,Questi organi, sulla traccia dei poteri derivanti dall'art. 27 vagliano i comportamenti degli ispettori e degli inquisitori in ordine alle restrizioni e alle pene detentive.Infine, l'art. 3 stabilisce che la Repubblica, coi poteri conferiti ai lavoratori che sono, le persone giuridiche, i comitati etici, le autorità di controllo, i tribunali amministrativi e quelli di sorveglianza, rimuova, in base alla legge, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.I lavoratori personificano un fantasma economico sociale che copre il Paese con la sua ombra sempre più fitta.
IL LAVORATORE ITALIANO TORNI AD ESSERE CITTADINO!


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